L'art. 7 del D.Lgs. n. 223 del 4 luglio 2006 come convertito in Legge n. 248 del 4 agosto 2006 dispone che possa essere effettuata presso il Comune l'autentica della firma sugli atti e sulle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi, esclusi i casi in cui il bene sia dato in donazione (in questo caso è necessario rivolgersi ad un notaio).
L'autentica di firma non prevede alcuna valutazione del contenuto dell'atto o delle dichiarazioni sopra indicate, ma solo la verifica dell'identità del sottoscrittore (il venditore del bene mobile) attraverso il documento di identità/riconoscimento in corso di validità.
Il termine per la necessaria registrazione del passaggio di proprietà, presso il PRA, è di 60 giorni dalla data dell'autentica della firma.
Notizie utili
Accertamento dell'identità del venditore del bene mobile:
l'identità è accertata all'atto della richiesta dell'autentica della firma attraverso la presentazione della documentazione di seguito indicata, distinta per i seguenti casi
- cittadino italiano: documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
- cittadino straniero: documento d'identità valido
- persona giuridica: verifica della qualità di legale rappresentante e dei poteri di firma (ordinaria/straordinaria amministrazione) attraverso la documentazione di nomina (statuto - delibera societaria - certificato rilasciato dalla Camera di Commercio - validità 6 mesi) con indicazione dei poteri di firma.
Tipologie di dichiarazioni di vendita:
- Auto munite di certificato di proprietà o CDP: (veicoli immatricolati dopo il 1993): l'autentica di firma del venditore è redatta sul retro del certificato di proprietà (modello NP 1B nel riquadro "T").
- Auto munite di foglio complementare: (veicoli immatricolati prima del 1993) la dichiarazione di vendita deve essere redatta con atto separato in unica copia, nel quale devono essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale del venditore, dell'acquirente, la targa del mezzo, il prezzo di vendita e la data. L'autentica della firma è solo del venditore.
- Auto intestata a più persone: per la vendita è necessaria la firma di tutti gli intestatari e può essere effettuata anche in momenti diversi (i 60 giorni per la richiesta di trascrizione al PRA si contano dalla data dell'ultima firma autenticata).
- Vendita da parte di soggetto proprietario ma non intestatario al PRA (art 2688 c.c): la dichiarazione di vendita deve essere redatta con atto separato in unica copia in cui il venditore, oltre ad indicare i propri dati, i dati dell'acquirente, la targa del mezzo ed il prezzo di vendita, L'atto va firmato sia dal venditore che dall'acquirente.
E' necessario produrre la documentazione sulla quale apporre l'autentica di firma: in genere coincide con il certificato di proprietà del bene mobile.