Ai fini di tutelare l'avifauna, si consiglia di non effettuare gli abbattimenti nei periodi in cui avviene la riproduzione (dall'inizio di aprile a luglio), salvo che l'abbattimento non debba essere eseguito per la tutela della pubblica incolumità. Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con altrettanti esemplari, le cui specie consigliate sono elencate in tabella di cui all'articolo 10, salvo i casi in cui la sostituzione non sia compatibile con gli spazi a disposizione; nel momento in cui il richiedente inoltra la comunicazione è tenuto ad indicare la specie o le specie con cui intende sostituire l'esemplare o gli esemplari da abbattere.