Richiedere pubblicazioni di matrimonio

Servizio attivo

Le pubblicazioni di matrimonio sono un obbligo legale previsto dalla normativa italiana, finalizzato a garantire la trasparenza e a permettere eventuali opposizioni al matrimonio.

A chi è rivolto

a tutti i cittadini in procinto di sposarsi 

Descrizione

Con la pubblicazione di matrimonio viene accertata l'insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio.

Regime patrimoniale

Il regime patrimoniale può essere:

  • Comunione legale: i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente entrano nel patrimonio comune dei due coniugi, i quali, indipendentemente dall'apporto reale di ognuno, ne sono proprietari al 50%.
  • Separazione dei beni: ciascuno dei due coniugi conserva la titolarità esclusiva, il godimento e l'amministrazione dei beni acquistati durante il matrimonio.

Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione legale dei beni. I coniugi possono però scegliere il regime della separazione dei beni:

  • al momento della celebrazione del matrimonio, rendendo apposita dichiarazione al celebrante (Ufficiale di Stato Civile, Parroco o altro Ministro del Culto);
  • prima del matrimonio, a mezzo di apposita convenzione stipulata avanti ad un notaio (la convenzione deve essere prodotta all'ufficiale di Stato Civile al momento della celebrazione o della trascrizione del matrimonio);
  • successivamente al matrimonio, con convenzione stipulata avanti ad un notaio.

 

Come fare

La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso valido agli effetti civili. La richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi gli sposi presentandosi personalmente - o tramite persona che da essi ha ricevuto l'incarico con procura speciale - all'Ufficio di Stato Civile ove verranno rese le dichiarazioni prescritte e firmato l'apposito verbale.

Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del nullaosta alla celebrazione, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.

Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l'apposita delega.

Cosa serve

La documentazione necessaria a comprovare l'esattezza delle celebrazioni resa dagli sposi viene acquisita d'ufficio presso i comuni di nascita e di residenza.

Procedure collegate

Il certificato di eseguite pubblicazioni/nullaosta al matrimonio religioso valido agli effetti civili può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all'avvenuta esposizione .

Devono essere presentati dagli sposi, in sede di richiesta di pubblicazione, i seguenti documenti non acquisibili d'ufficio:

  • in caso di matrimonio religioso: la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro del Culto;
  • straniero che intende sposarsi in Italia: nullaosta rilasciato dal consolato dello stato estero di appartenenza, ai sensi dell'Art. 116 del Codice Civile - tradotto, e, ove previsto, legalizzato in prefettura;
  • matrimonio in presenza di divieto temporaneo (ovvero nel caso in cui per la futura sposa non siano trascorsi i 300 giorni dalla cessazione del precedente matrimonio): decreto di autorizzazione del Tribunale;
  • matrimonio del minore d'età: decreto di ammisione del Tribunale.

Cosa si ottiene

Pubblicazione di matrimonio

Tempi e scadenze

Completata l'acquisizione della documentazione necessaria, l'Ufficiale di Stato Civile provvede:

  • all'esposizione delle pubblicazioni all'Albo Pretorio;
  • a richiedere analoga esposizione al Comune di residenza dello/a sposo/a, se diverso da Cadoneghe.

 

Le pubblicazioni devono rimanere esposte nei Comuni di residenza di entrambi gli sposi per almeno 8 giorni interi. Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione.

La celebrazione può avvenire in qualsiasi comune italiano.

Non è indispensabile celebrare il matrimonio nei Comuni di residenza.

Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del nullaosta alla celebrazione, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.

Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l'apposita delega.

Costi

L'atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00.

Se uno degli sposi non è residente a Cadoneghe si rende necessario procedere alla richiesta di pubblicazione ad altro Comune o all'estero, quindi gli atti di pubblicazione diventano due, per un totale di € 32,00.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

  • Maggiore età. Il Tribunale dei Minorenni di Venezia può ammettere, per gravi motivi, al matrimonio, chi abbia compiuto i 16 anni.
  • Per le donne che avessero contratto un precedente matrimonio, decorrenza di 300 giorni dalla cessazione dello stesso.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Stato Civile - Servizi Cimiteriali - Leva

Piazza Insurrezione, 4, 35010 Cadoneghe PD, Italia

Telefono: 0498881911
Email: servizicimiteriali@comune.cadoneghe.pd.it
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Pagina aggiornata il 10/04/2025